NUOVO REGOLAMENTO 3110/2024
DEI MATERIALI ISOLANTI CHE SOSTITUISCE IL 305/2011

Nel nuovo regolamento Europeo si rafforza il valore della certificazione DOP e l’obbligo dei produttori di non dover più fornire le Prove di laboratorio.

REGOLAMENTO MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE N. 2024/3110

Dopo una lunga fase di revisione, è entrato in vigore lo scorso 7 gennaio il nuovo Regolamento europeo per la marcatura CE dei prodotti da costruzione, n.2024/3110. Il testo rivede e aggiorna la disciplina attualmente stabilita dal Regolamento UE n. 2011/305, le norme che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione – continueranno a essere applicabili, fino a quando non verranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del nuovo Regolamento.

Art. 13 Comma 2: Redigendo la dichiarazione di prestazione e di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli eventuali requisiti dei prodotti applicabili e diventa responsabile in conformità del diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 17, 20, 22 Certificazione DoP/CE elimina e sostituisce tutti i certificati e le prove di laboratorio che venivano forniti prima del 2011, togliendo l’obbligo ai produttori di fornire le provo di laboratorio e altri certificati.

Il nuovo regolamento europeo inoltre apre all’utilizzo  di prodotti innovativi come gli isolanti a basso spessore derivanti dalle  “nanotecnologie” e “termoriflettenti” infatti nelle disposizioni generali al comma:

(101) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e delle conoscenze relative a nuovi dati scientifici, garantire il corretto funzionamento del mercato interno, facilitare l’accesso alle informazioni e garantire un’attuazione omogenea delle norme, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati II, III, IV, V, VI, VII, IX e X e modificare il presente regolamento per specificare ulteriormente, aggiungere e rimuovere alcune funzionalità e rivedere alcune disposizioni al fine di garantire la compatibilità e l’interoperabilità con il regolamento (UE) 2024/1781…….alle caratteristiche essenziali, e le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti; determinando elementi di richieste di normazione e le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto si conformi a un determinato livello o soglia o si qualifichi per una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori; stabilendo i requisiti dei prodotti conformemente all’allegato III……….al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo…….. Nell’elaborare tali atti, la Commissione dovrebbe mirare a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e tenere conto delle esigenze delle PMI.

AUTORITA’ DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA’ E CONFORMITA’ DEI CERTIFICATI

Gli Stati membri garantiscono che la messa a disposizione sul mercato di prodotti contemplati dalla zona armonizzata che sono conformi al presente regolamento non sia ostacolata da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati (…) grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.

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